Bonus RISTRUTTURAZIONE 50%
Ristrutturiamo gli interni in ogni dettaglio
Bonus FACCIATE 60%
Riqualifichiamo la facciata del tuo condominio
SISMABONUS 110%
Miglioriamo la resistenza sismica del tuo edificio
Demolizione e Ricostruzione
Recuperiamo il tuo fabbricato fatiscente
Ecobonus
Miglioriamo il rendimento energetico del tuo immobile
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Informiamo che a causa della situazione politica e finanziaria venutasi a creare il SIEE s.r.l. fino all’evento di nuove disposizioni del Governo e degli Istituti finanziari, non esegue progetti tramite lo sconto in fattura.

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Superbonus 110%

Con il Superbonus del 110% hai diritto a un’agevolazione fiscale del 110%, se vengono eseguiti interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di un edificio esistente o che riducono il rischio sismico dello stesso. Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per tutte quelle spese sostenute per interventi fatti su:

  • parti comuni di edifici;
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari;
  • singole unità immobiliari.

Interventi principali, detti anche “trainanti”:

  1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (cappotto termico e/o similari).
  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali sulle parti comuni.
  3. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.

Tetti di spesa intervento 1:

  • 50 mila euro: per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti dal punto di vista funzionale e situate all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40 mila euro: da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio, se questo è composto da due fino a un massimo di otto unità immobiliari;
  • 30 mila euro: da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio, se questo è composto da più di otto unità immobiliari.

Tetti di spesa intervento 2:

  • 30 mila euro: per unità unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • 20 mila euro: da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio, che deve essere composto da massimo otto unità immobiliari;
  • 15 mila euro: da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio, che deve essere composto da più di otto unità immobiliari.

Tetti di spesa intervento 3:

  • 30 mila euro: per unità unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Interventi secondari detti anche “trainati” se eseguiti all’interno degli interventi “trainanti”:

  • Intervento di installazione impianto solare fotovoltaico con o senza accumulo.
  • Intervento di sostituzione infissi.
  • Intervento di installazione di pannello solare termico per produzione acqua calda.
  • Intervento di installazione colonnine per la ricarica di autoveicoli elettrici.
  • Intervento di installazione schermature solari.
  • Intervento di installazione di sistemi di Building Automation.

La detrazione prevista dal Superbonus può essere gestita tramite:

La scadenza del Superbonus 110% è prorogata a tutto il mese di dicembre 2022 per unità unifamiliari. 

Per condomini e plurifamiliari il termine ultimo è fissato a dicembre 2023. 

Ecobonus

La detrazione fiscale per le opere di risparmio energetico sia su edifici singoli che nei condomini – la quale in base ai lavori svolti potrà variare dal 50% al 65%. 

Le lavorazioni previste sono: 

  • Pavimentazioni
  • finestre e infissi
  • coibentazioni installazioni di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
  • posa in opera di schermature solari
  • dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento
  • produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative
  • l’acquisto e la posa di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti in essere
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

La detrazione prevista dall’Ecobonus può essere gestita tramite:

Bonus Ristrutturazione 50%

Sino al 31 dicembre 2021 verrà prorogata la detrazione fiscale al 50% per le opere di ristrutturazione edilizia con tetto di spesa massima pari a 96.000 euro. 

  • lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);
  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere a) b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).
  • C’è tuttavia una possibilità di accedere al bonus ristrutturazioni per la sostituzione delle porte anche negli edifici singoli: come chiarito dal Ministero, la detrazione del 50% è riconosciuta qualora la spesa rientri in un intervento più articolato di manutenzione straordinaria.

La detrazione prevista dal Bonus Ristrutturazione può essere gestita tramite:

Bonus Facciate 60%

Il bonus facciate consente di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche – l’Irpef – il 60% dei costi documentati inerenti agli interventi edilizi per il restauro o il recupero della facciata di immobili posizionati in specifiche aree, senza limiti massimi di spesa.

Sono agevolati gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali. La detrazione è applicabile anche agli immobili patrimonio, di cui all’articolo 90 del TUIR, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 517/2020).

A differenza delle altre agevolazioni edilizie, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa.L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ossia sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus può essere fruito anche per interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 59/2021).

Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Le opere ammesse sono:
  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
  • consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
  • sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.
Rientrano tra gli interventi ammessi anche il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
 
Il bonus è valido anche per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell’armatura (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 185/2020). 
La detrazione spetta inoltre per la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 411/2020).
È possibile fruire del bonus anche per le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto (sporto: parte di copertura sporgente oltre le pareti perimetrali dell’edificio fino alla linea di gronda o alla linea di bordo), del muro della facciata esterna dell’edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 434/2020).
 
Sono inoltre ammesse al bonus le spese sostenute per l’isolamento dello sporto di gronda (sporto di gronda: è la misura dell’ala del tetto e definisce quanto la gronda sporga dal filo del muro), trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 520/2020).
 
Accedono alla detrazione gli interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti situati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 23/2021).
 
Sono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
 

La detrazione prevista dal Bonus Facciate può essere gestita tramite:

Sismabonus 110%

Il sismabonus con aliquota maggiorata (110%) lascia fuori unità immobiliari funzionalmente indipendenti, ed è invece riconosciuto solo su parti comuni di edifici residenziali in condominio, o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

Il Decreto Rilancio aumenta al 110% il Sismabonus ordinario, che agevola gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico, 1, 2 e 3.

Possono beneficiare del Sisimabonus coloro che effettuano interventi di ristrutturazione volti a migliorare la prestazione sismica ovvero a ridurre il rischio sismico dell’edificio, purché l’immobile si trovi all’interno delle zone 1, 2 e 3.

Gli interventi ammessi:

  • Interventi antisismici generici
  • Con riduzione di una o due classi di rischio sismico
  • Con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
  • Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi

Per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti l’ammontare del sismabonus riconosciuto è correlato al miglioramento conseguito dai lavori:

  • qualora dalla realizzazione dei predetti interventi sulle parti comuni di edifici derivi la diminuzione di una classe di rischio, la detrazione spettante è del 75%;
  • qualora dalla realizzazione dei predetti interventi sulle parti comuni di edifici derivi la diminuzione di due classi di rischio, la detrazione spettante è del 85%.

Il limite massimo delle spese sostenute sul quale calcolare la detrazione spettante è pari a 96.000 euro.

 

La detrazione prevista dal Sismabonus può essere gestita tramite:

Demolizione e Ricostruzione

In particolare, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, l’art. 10 della Legge n. 120/2020 amplia il campo degli interventi di ristrutturazione edilizia definiti all’art. 3 “Definizione degli interventi edilizi”, introducendo al comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 quanto segue:

“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.”

Inoltre, all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”, comma 1-ter, è stato precisato:

“In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.”

Il Decreto Semplificazioni chiarisce in modo univoco che la “Demolizione e ricostruzione” è a tutti gli effetti un intervento di “Ristrutturazione edilizia” anche quando l’edificio viene ricostruito:

  • con diversa sagoma
  • con diversi prospetti
  • con diversa area di sedime
  • con diverse caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
  • con incrementi di volumetria, ove consentiti dalla legislazione e ove previsti da strumenti urbanistici comunali

in virtù delle deroghe sui limiti di distanza, la demolizione e ricostruzione può avvenire:

  • rispettando i limiti di distanza legittimamente preesistenti
  • realizzando gli incentivi volumetrici eventualmente previsti anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito

Limitazione importante riguarda le zone urbane in cui attuare in modo semplificato gli interventi di “Demolizione ricostruzione” L’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, comma 1-ter, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, specifica infatti dove gli interventi di demolizione e ricostruzione devono sottostare a limiti più restrittivi:

“Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.”

L’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, precisa inoltre:

“Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”

Essendo la “Demolizione e ricostruzione”, a tutti gli effetti un intervento di “Ristrutturazione edilizia” apre l’opportunità di accedere anche per essa a tutte le agevolazioni fiscali disponibili.

La Legge n. 77 del 17/07/2020 (G.U. n. 180 del 18/07/2020), di conversione del DL 19/05/2020 n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), all’art. 119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” che disciplina il cosiddetto Superbonus 110%, lo esplicita precisando quanto segue:

“Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”.

I massimali di spesa e di detrazione fruibili ai fini dell’applicazione del Superbonus 110%, aspetti che sono stati oggetto di specifici chiarimenti ministeriali:

  • rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell’edificio che determini un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente;
  • per gli interventi antisismici, nel caso di lavori che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Intervento

Spesa massima 

Specifiche

Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (strutture opache verticali, orizzontali, inclinate che delimitano il volume riscaldato) (*)

  • 50.000 € (unifamiliari o unità abitative funzionalmente indipendenti)
  • 40.000 €
    (da 2 a 8 unità abitative, per ogni u.a.)
  • 30.000 €
    (oltre 8 unità abitative, per ogni u.a.)
  • Rispettare limiti di trasmittanza termica U (cfr. D.M. 06/08/2020 “Requisiti”, All. E)
  • Rispettare massimali specifici di costo (cfr. D.M. 06/08/2020 “Requisiti”, All. I) o prezziari riferimento
  • I materiali isolanti utilizzati devono rispettare Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (*)

  • 30.000 € (unifamiliari o unità abitative funzionalmente indipendenti)
  • 20.000 €

    (da 2 a 8 unità abitative, per ogni u.a.)

    15.000 € (oltre 8 unità abitative, per ogni u.a.)

  • Si possono realizzare impianti di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria con caldaia a condensazione classe A
  • – Anche con pompa di calore, impianti ibridi, geotermici, collettori solari termici, ecc. (con caratteristiche di cui al D.M. 06/08/2020 “Requisiti”, All. F, G, H)
  • Se 2 o più unità abitative non indipendenti, l’impianto deve essere centralizzato
  • Rispettare massimali specifici di costo (cfr. D.M. 06/08/2020 “Requisiti”, All. I) o prezziari riferimento

Interventi antisismici “Sismabonus” (**)

  • 96.000 €
    per ogni unità abitativa dell’edificio
  • Si applica a qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive
  • L’immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 (NO Zona 4)
  • Nessun massimale specifico di costo

(*) L’insieme di questi interventi, insieme a quelli “trainati” esposti in tab. 2, deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

(**) Gli interventi di miglioramento sismico, c.d. Sismabonus, ricadono come riferimento legislativo ai fini del computo delle agevolazioni fiscali, nella medesima fattispecie degli interventi di “Ristrutturazione edilizia”. Questo comporta che laddove l’intervento di ristrutturazione attuato tramite demolizione e ricostruzione interessi un edificio in zona sismica 1, 2, 3 sia logico scegliere di fruire del Sismabonus 110%, ottenendosi facilmente la riduzione della classe di rischio. Inoltre è riconfermato il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati (in tal caso al 110%), ma non è consentito fruire distintamente, se non entro il massimale complessivo unico di spesa di Euro 96.000 per U.I., anche della normale detrazione fiscale del 50% per “Ristrutturazione edilizia” (cfr. Risposta n. 455 del 7 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Invece, nel caso in cui l’intervento di ristrutturazione attuato tramite demolizione e ricostruzione interessi un edificio in zona sismica 4, non sarà possibile fruire per esso del Sismabonus 110%. Le opere strutturali non riconducibili ad interventi di efficientamento energetico andranno quindi a beneficiare in tal caso della normale detrazione fiscale del 50% con massimale di Euro 96.000 per U.I..

La detrazione prevista dal Bonus Demolizione e Ricostruzione può essere gestita tramite:

Art. 3. Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) COMMA 1 Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a. “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b. “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c. “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita’ mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d. “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

SCONTO IN FATTURA

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La detrazione spetta al contribuente per lavori rientranti nel D.L. 34/20 che sono stati pagati al fornitore o all'impresa. Se il contribuente ha un quantità sufficiente di credito sulla propria dichiarazione dei redditi può "portare" in detrazione appunto i costi sostenuti per i lavori in 10, 5 o 4 anni in base alla tipologia degli interventi eseguiti.