SUPERBONUS 110%

Il Superbonus è un’agevolazione fiscale, pensata per riqualificare i condomini e le singole abitazioni, che permette di detrarre il 110 % dell’importo dei lavori in 5 anni (e in 4 anni per le spese sostenute nel 2022) o, come spesso avviene, se associato alla cessione del credito o allo sconto in fattura, è possibile recuperare subito il proprio credito. Per gli interventi effettuati dai condomìni e persone fisiche per i quali alla data del 30 giugno 2020 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% è prorogata fino al 31 dicembre 2022, mentre per gli istituti autonomi case popolari (IACP) la proroga è fino al 30 giugno 2023.

 

CHI HA DIRITTO DI ACCEDERE AL SUPERBONUS 110%

L’incentivo Statale è accessibile a persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con immobili nella seguente situazione: 

Inoltre, possono usufruire del Superbonus 110% anche: 

Per le persone fisiche, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Queste devono essere nella seguente condizione: 

Le persone fisiche possono usufruire del Superbonus 110% per un massimo di due unità immobiliari (oltre agli interventi sulle parti comuni).

Sono escluse dal Superbonus le categorie catastali:

  • A/1 (abitazione di tipo signorile)
  • A/8 (abitazione in ville)
  • A/9, non aperte al pubblico (castelli, palazzi di eminenti pregi o storici)

Sono inclusi gli edifici con unico proprietario o interamente in comproprietà fra più soggetti nel caso di edifici da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e se non assimilabile ad un edificio unifamiliare o unità immobiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi. E’ escluso dal bonus il caso di cui sopra oltre le quattro unità immobiliari.

E’ escluso dal bonus l’edificio con unico proprietario o interamente in comproprietà fra più soggetti (non è un condominio) se non assimilabile ad un edificio unifamiliare o unità immobiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi.

E’ possibile accedere al Superbonus 110% per i lavori eseguiti sulle abitazioni, anche se nell’edificio sono presenti attività commerciali e residenziali.

Questa specifica è definita nella risposta n.572 del 9 dicembre dell’Agenzia delle Entrate.

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INTERVENTI TRAINANTI DELL'ECOBONUS 110% - EFFICIENZA ENERGETICA

Per usufruire del Superbonus è necessario effettuare almeno uno dei seguenti interventi rispettando i relativi limiti di spesa:

L’intervento deve essere      realizzato su di una superficie maggiore al 25% della superficie totale.

Edifici unifamiliari oppure unità abitativa funzionalmente indipendente all’interno di complesso plurifamiliare, con uscita verso l’esterno autonoma.

Edifici da 2 a 8 unità immobiliari con uscita verso l’esterno in comune. (Condominio non costituito)

Edifici con più di 8 unità immobiliari. (Condominio costituito).

€ 50.000,00 per unità immobiliare

€ 40.000,00 per unità immobiliare

€ 30.000,00 per unità immobiliare

L’impianto può essere abbinato a fotovoltaico e/o collettori solari.

Edifici unifamiliari oppure unità abitativa funzionalmente indipendente all’interno di complesso plurifamiliare, con uscita verso l’esterno autonoma.

€ 30.000,00 per unità immobiliare

L’impianto può essere abbinato a fotovoltaico e/o collettori solari.

Edifici da 2 a 8 unità immobiliari con uscita verso l’esterno in comune. (Condominio non costituito)

Edifici con più di 8 unità immobiliari. (Condominio costituito).

€ 20.000,00 per unità immobiliare

€ 15.000,00 per unità immobiliare

Nel caso di condomini, il limite di spesa ad unità immobiliare si applica per le prime 8 unita’ immobiliari sempre con gli stessi limiti di spesa. Si applica invece il limite minore solo alle successive 8 unita’. Si riporta un esempio presente nella circolare 24/2020 dell’AdE per l’isolamento dell’involucro:

“Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).”

Con la Legge di Bilancio 2021 rientra nel Superbonus anche la coibentazione del tetto nei casi in cui delimiti un volume non riscaldato.

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INTERVENTI TRAINATI DEL SUPERBONUS - EFFICIENZA ENERGETICA

Nel Superbonus al 110% rientrano anche altri interventi di miglioramento energetico se eseguiti contestualmente ai trainati sopra descritti. Gli interventi devono rispettare i relativi limiti di spesa:

€ 60.000,00 per unità immobiliare

Edifici unifamiliari oppure unità abitativa funzionalmente indipendente all’interno di complesso plurifamiliare, con uscita verso l’esterno autonoma.

Edifici da 2 a 8 unità immobiliari con uscita verso l’esterno in comune. (Condominio non costituito)

Edifici con più di 8 unità immobiliari. (Condominio costituito).

€ 30.000,00 per unità immobiliare

Edifici unifamiliari oppure unità abitativa funzionalmente indipendente all’interno di complesso plurifamiliare, con uscita verso l’esterno autonoma.

Edifici da 2 a 8 unità immobiliari con uscita verso l’esterno in comune. (Condominio non costituito)

Edifici con più di 8 unità immobiliari. (Condominio costituito).

L’installazione dell’impianto fotovoltaico è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia elettrica non autoconsumata.

Con la Legge di Bilancio 2021 è possibile installare l’impianto fotovoltaico anche su strutture pertinenziali.

€ 48.000,00 per unità immobiliare

Edifici unifamiliari oppure unità abitativa funzionalmente indipendente all’interno di complesso plurifamiliare, con uscita verso l’esterno autonoma.

Edifici da 2 a 8 unità immobiliari con uscita verso l’esterno in comune. (Condominio non costituito)

Edifici con più di 8 unità immobiliari. (Condominio costituito).

€ 2.200,00 per unità immobiliare

€ 1.650,00 per unità immobiliare

€ 1.3200,00 per unità immobiliare

Edifici unifamiliari oppure unità abitativa funzionalmente indipendente all’interno di complesso plurifamiliare, con uscita verso l’esterno autonoma.

Edifici da 2 a 8 unità immobiliari con uscita verso l’esterno in comune. (Condominio non costituito)

Edifici con più di 8 unità immobiliari. (Condominio costituito).

€ 15.000,00 per unità immobiliare

Edifici unifamiliari oppure unità abitativa funzionalmente indipendente all’interno di complesso plurifamiliare, con uscita verso l’esterno autonoma.

Edifici da 2 a 8 unità immobiliari con uscita verso l’esterno in comune. (Condominio non costituito)

Edifici con più di 8 unità immobiliari. (Condominio costituito).

Gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. In particolare le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 siano impediti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi EcoBonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti DL Rilancio, fermo restando il miglioramento delle due classi energetiche.

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